A luglio arriverà la quattordicesima. Due le importanti novità di quest’anno. Con l’accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio infatti la somma aggiuntiva sarà incrementata del 30 per cento per i redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo (750 euro lordi), ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo (1.000 euro lordi). Pochi giorni fa l’Inps ha inviato la circolare che ufficializza l’entrata in vigore delle nuove misure. Lo Spi Cgil ha redatto alcune istruzioni per capire precisamente cos’è e come funziona.
Cos’è: La “somma aggiuntiva”, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d’importo netto, corrisposta in unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64esimo anno di età. Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso. L’onere finanziario è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L’importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito. Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
Chi ne ha diritto: La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall’Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.
Angelo Gentilini, da info www.spi.cgil.it/quattordicesima2017