La pensione integrata al trattamento minimo, chiamata anche semplicemente “integrazione al minimo”, è riconosciuta al pensionato o alla pensionata il cui reddito risulti inferiore a un certo livello fissato dalla legge. Ma questo diritto, ahinoi!, non vale per tutti. Chi ha cominciato a lavorare nel 1996 e avrà una pensione tutta calcolata con il sistema contributivo, non può avere l’integrazione al minimo. È una delle questioni che Cgil, Cisl e Uil hanno posto all’ attenzione del governo. I sindacati chiedono di rivedere il sistema tutto contributivo per evitare, a fine carriera, ripercussioni in negativo sugli importi pensionistici.
L’integrazione al minimo è una misura assistenziale prevista per i pensionati con un reddito sotto la soglia di povertà. È stato introdotto con la legge 638/1983 (art. 6). L’importo per il 2016 è fissato in 501,89 euro. Il trattamento integra le pensioni di qualsiasi tipo, derivanti dal calcolo dei contributi versati, con l’eccezione di quelle supplementari e di quelle calcolate esclusivamente con il sistema contributivo.
Requisiti di reddito. Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i soli redditi personali. Con la legge n. 335/1995 (riforma Dini) occorre invece far riferimento anche ai redditi del coniuge. I redditi dell’interessato (e quelli del suo coniuge) per l’anno 2016 non devono pertanto superare i seguenti limiti:
• pensionato solo: fino a 6.524,57 euro.///• pensionato coniugato: fino a 19.573,71 euro.
Non si ha diritto ad alcuna integrazione:
• pensionato solo: oltre i 13.049,14 euro.///• pensionato coniugato: oltre i 26.098,28 euro.
Qualora il reddito sia compreso tra i 6.524,57 e i 13.049,14 euro l’integrazione viene concessa in misura parziale.
Ad esempio: con un reddito di 9.000 euro l’anno l’integrazione sarà pari a 311 euro al mese.
Angelo Gentilini, da: www.libereta.it/integrazione-minimo-ne-diritto.
L’integrazione al minimo è una misura assistenziale prevista per i pensionati con un reddito sotto la soglia di povertà. È stato introdotto con la legge 638/1983 (art. 6). L’importo per il 2016 è fissato in 501,89 euro. Il trattamento integra le pensioni di qualsiasi tipo, derivanti dal calcolo dei contributi versati, con l’eccezione di quelle supplementari e di quelle calcolate esclusivamente con il sistema contributivo.
Requisiti di reddito. Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i soli redditi personali. Con la legge n. 335/1995 (riforma Dini) occorre invece far riferimento anche ai redditi del coniuge. I redditi dell’interessato (e quelli del suo coniuge) per l’anno 2016 non devono pertanto superare i seguenti limiti:
• pensionato solo: fino a 6.524,57 euro.///• pensionato coniugato: fino a 19.573,71 euro.
Non si ha diritto ad alcuna integrazione:
• pensionato solo: oltre i 13.049,14 euro.///• pensionato coniugato: oltre i 26.098,28 euro.
Qualora il reddito sia compreso tra i 6.524,57 e i 13.049,14 euro l’integrazione viene concessa in misura parziale.
Ad esempio: con un reddito di 9.000 euro l’anno l’integrazione sarà pari a 311 euro al mese.
Angelo Gentilini, da: www.libereta.it/integrazione-minimo-ne-diritto.