Con l’approvazione della Legge di Stabilità entra in vigore l’inserimento del canone Rai all’interno della bolletta di energia elettrica.
Il provvedimento stabilisce che il pagamento del canone avvenga attraverso la bolletta elettrica da gennaio ad ottobre compresi e venga suddiviso in 10 rate da 10 euro, per un totale quindi di 100 euro. A causa dei tempi tecnici necessari a mettere in atto le nuove disposizioni, è stato stabilito che, limitatamente all’anno 2016, la tassa verrà inviata nella prima fattura successiva al 1 luglio 2016 e comprenderà le rate dei mesi precedenti: nella bolletta elettrica che gli utenti riceveranno a luglio, quindi, saranno inclusi i 70 euro del canone televisivo dei primi sette mesi dell’anno. La scadenza di ciascuna rata è fissata il primo giorno di ogni mese da gennaio a ottobre. Non sono previsti ulteriori pagamenti o sanzioni retroattive per coloro i quali non abbiano pagato il canone fino ad ora.Chi deve pagare? Il canone verrà inviato a tutti gli intestatari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente ha la propria residenza principale. Non devono pagare le altre persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Sono esenti dal pagamento le persone di età pari o superiore a 75 anni con reddito complessivo fino a 8.000 euro.
Si deve pagare un canone per ciascun apparecchio televisivo di cui si è possessori? Fortunatamente no! Il pagamento del canone è dovuto una sola volta nel luogo adibito a propria residenza principale: l’intestatario dell’utenza di energia elettrica, quindi, dovrà pagare solo il canone per l’abitazione principale e non per eventuali seconde case e a prescindere dal numero di apparecchi televisivi che si possiedono.
Come si devono comportare gli intestatari di un’utenza di energia elettrica che non sono in possesso di un televisore? L’inserimento del canone televisivo in bolletta si basa sulla presunzione che in un’abitazione in cui ci sia un’utenza di energia elettrica sia presente anche un apparecchio televisivo. Coloro i quali sono intestatari di un’utenza di elettricità ma non siano in possesso di un televisore devono pertanto superare tale presunzione: per effettuare quella che fino a poco tempo fa veniva definita “disdetta” (per comunicare quindi di non possedere alcun televisore) occorre inviare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. Le modalità di dinvio della dichiarazione stessa devono essere ancora definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione non deve essere inviata preventivamente ma solo nel momento in cui si riceve la prima bolletta con l’importo del canone ed è valida per l’anno in cui viene presentata..... www.cgilimola.it/cgil/canone-rai-in-bolletta-ecco-le-nuove-regole/2016/
Angelo Gentilini, da info Cgil Imola-Federconsumatori.