La Corte Costituzionale, nella sua nota fa sapere di aver " dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 19, 1 c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto 'Statuto dei lavoratori') nella
parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di
associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva,
abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei
lavoratori dell'azienda”.
È stata così neutralizzata la strategia della FIAT che aveva disconosciuto tutti gli accordi collettivi,
compreso quello che istituiva le RSU, contando in una interpretazione dell’art. 19 dello Statuto dei
Lavoratori che le consentisse di tenere la FIOM fuori dalle proprie aziende, unicamente perché il
testo della norma prevedeva il requisito dell’essere firmatari della contrattazione collettiva applicata
in azienda.
La FIOM aveva promosso una serie di procedimenti per condotta antisindacale, mentre alcuni
Giudici avevano proposto la lettura “costituzionalmente orientata”, oggi accolta dalla Corte e altri
avevano invece respinto i ricorsi, i Tribunali di Modena, Vercelli e Torino avevano rimesso la
questione alla Corte Costituzionale che è stata discussa nella giornata di ieri, 2 luglio, e decisa nei
termini di cui alla nota della Consulta.
Il collegio difensivo della FIOM-CGIL esprime la sua piena soddisfazione per l’intervento dei
Giudici delle leggi che ha ripristinato un principio di democrazia nei luoghi di lavoro che tiene
conto della effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali, senza condizionare l’agibilità
sindacale alla firma del contratto collettivo applicato, in armonia con lo spirito del recente accordo
interconfederale del 31 maggio 2013.
A.G. da info Fiom-Cgil Nazionale